DESCRIZIONE
La Misura 311 “Diversificazione in attività non agricole” azione 5 “Investimenti funzionali alla produzione e alla vendita ai soggetti gestori di energia da fonti energetiche rinnovabili” è pensata per incentivare la produzione di energia da fonti rinnovabili per ridurre gli impatti ambientali e per indurre gli imprenditori agricoli a cercare nuove forme di reddito sostenibili. I beneficiari del finanziamento, esclusivamente imprenditori agricoli in forma singola o associata, potranno infatti anche vendere a gestori di energia elettrica l’energia prodotta.
A disposizione dagli imprenditori che presenteranno domanda di finanziamento, sono previsti aiuti economici pari al 40% dell’investimento per l’allestimento degli impianti finalizzati alla produzione ed al commercio di energia.
Sono finanziati in particolare la realizzazione di nuovi impianti e l’acquisto di attrezzature per la produzione e la vendita di energia solare e/o da eolico, limitati ad una potenza elettrica nominale complessiva di 0,65 MW, ossia impianti di minieolico (con aereo generatori di potenza compresa tra i 3 kw e i 200 kw) e impianti di fotovoltaico da sovrapporre alla copertura di serre già esistenti o ad edifici dell’azienda agricola utilizzati nell’ambito delle attività agricole ovvero come abitazione dell’imprenditore agricolo. In entrambi i casi, il progetto dovrà avere importo massimo di 100.000 euro.
Sono ammissibili al finanziamento anche gli impianti alimentati da biogas e quelli alimentati da biomasse (ed in particolare da residui di campo delle aziende agricole, sottoprodotti derivati dall’espianto di colture arboree, paglia, pula, stocchi, effluenti zootecnici, stallatico, fieni e trucioli da lettiera, sottoprodotti della gestione del bosco, residui dalla manutenzione del verde, sottoprodotti della trasformazione delle olive, sottoprodotti della trasformazione dell’uva, sottoprodotti della trasformazione del pomodoro, sottoprodotti della trasformazione di ortaggi e della frutta, sottoprodotti della lavorazione della birra, sottoprodotti della lavorazione dei cereali, di frutti e semi oleosi, della trasformazione delle barbabietole da zucchero, panello di spremitura di alga, sottoprodotti dell’industria della panificazione, della pasta alimentare, dell’industria dolciaria, della torrefazione del caffè), mentre non godranno di agevolazioni impianti per la produzione di biocarburanti e bioliquidi. L’importo massimo di spesa ammissibile ai benefici, nel caso di impianti a biomasse, è pari a 679.000 euro.
Circa gli impianti a biomasse, è necessario assicurare che, una volta portato a regime l’impianto, il 50% in peso della biomassa provenga da “filiera corta”, ossia da luoghi di produzione/origine ubicati all’interno di un raggio di 70 chilometri dall’impianto di utilizzazione e che la biomassa venga ottenuta nell’ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
Per essere considerate attività agricole connesse, la produzione e la cessione di energia da biomasse devono inoltre rispettare utilizzare, almeno al 51%, biomasse prodotte dall’azienda proponente.
Misura 312 azione 3
Misura 313 azione 5
Misura 321 azione 1
Misura 323 azione 1
Misura 331 azione 1